Da tenere presente l'articolo 5.2. dello statuto di PMR Rimini
5.2 Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le Province e i Comuni
aventi sede legale nell’ “ambito territoriale della Provincia di Rimini” e società da essi interamente
partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l'amministrazione delle
partecipazioni societarie ad esse conferite. In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei
diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l’acquirente non sarà legittimato
all’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.
Nessun commento:
Posta un commento