Precedentemente sull'argomento sono stati già pubblicati due post nel blog; vedi link:
da Estratto bilancio AM Rimini 2014
http://trasportorapidocostiero.blogspot.com/2015/10/post-n231-ricadute-economiche-degli.html
da Resto del Carlino Marzo 2016
da Resto del Carlino Marzo 2016
In questo post viene pubblicato un estratto relativo all'argomento del bilancio 2015 di AM Rimini, in quanto ancora non pubblicato il bilancio 2016.
.."Il
contenzioso col comune di Riccione
Come
richiamato nel precedente paragrafo A), purtroppo si deve rilevare che gli atti
di ostruzionismo, già verificatisi a partire dal giugno 2014 volti ad impedire
la realizzazione dell’intervento sono continuati anche nel corso del 2015.
Più
in dettaglio si dirà che all’inizio del 2015 il Dirigente del Settore
Urbanistica e Lavori Pubblici, per giustificare il diniego al rilascio delle
autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori, sosteneva sussistere motivi di
“incolumità pubblica” conseguenti alla mancata comunicazione al comune dei
collaudi della bonifica bellica e chiedeva nel contempo il ripristino delle
“normali” condizioni di circolazione (ovvero lo smantellamento del cantiere).
Tale
assunto appariva evidentemente pretestuoso (come veniva confermato anche dal
Comando del Genio Militare competente all’autorizzazione e verifica
dell’esecuzione delle operazioni di bonifica bellica) in quanto le attività di
bonifica risultano essere una cautela operata dall’Impresa (e di competenza
della stessa) per garantire la sicurezza delle maestranze nel corso delle
lavorazioni e sono eseguite da Ditta specializzata iscritta in appositi albi
approvati dal Genio Militare e sotto il controllo di quest’ultimo che ne
verifica infine la corretta esecuzione dopo averne approvato le modalità
attuative.
Successivamente
a tali eventi - dapprima con lettera in data 22.01.2015 e di seguito con
ordinanza prot. 8390 del 03.03.2015 - il Dirigente della P.M. del Comune di
Riccione intimava all’Appaltatore (pena sanzioni penali) l’arretramento della
recinzione di cantiere nel tratto di via Portovenere compreso fra via
Ventimiglia e via La Spezia per consentire il transito dei mezzi di soccorso
dei VV.F. secondo (presunte) indicazioni espresse in tal senso dal Comando dei
Vigili del Fuoco. Posto che l’arretramento avrebbe provocato pregiudizio alle
attività di cantiere e considerate pretestuose le motivazioni, Agenzia Mobilità
ha promosso un ulteriore ricorso al T.A.R. volto all’annullamento dell’Atto
dirigenziale che ha dapprima sospeso il provvedimento e poi, nel merito, lo ha
annullato.
Stanti
i ritardi e dinieghi al rilascio delle dovute ordinanze di regolamentazione del
traffico per l’installazione dei nuovi cantieri interferenti con le sedi
stradali si è anche deciso di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la
richiesta di nomina di un Commissario ad Acta affinché emanasse i dovuti atti
in sostituzione del Dirigente inadempiente.
La
richiesta di nomina del Commissario ad Acta è stata discussa e condivisa anche
in Comitato di Coordinamento (con voto contrario del Comune di Riccione) nel
corso della seduta del 16 marzo 2015.
Tale
decisione era motivata dal perdurare delle difficoltà frapposte all’avanzamento
delle attività nel territorio comunale di Riccione che inevitabilmente
avrebbero avuto ripercussioni sul cronoprogramma delle attività contrattuale
con conseguenti aggravi sui costi dell’opera.
In
data 7 aprile Agenzia Mobilità ha inoltrato diffida all’Amministrazione
Comunale per il rilascio delle ordinanze di regolamentazione del traffico
necessarie all’apertura in sicurezza dei cantieri nella tratta terminale,
scadenzandone modalità tecnico-operative e programmazione temporale a partire
del successivo 27 aprile 2015.
Solo
a seguito della reiterazione di questa diffida, il comando di Polizia
Municipale procedeva al rilascio delle ordinanze lungo il viale Portovenere ed
il viale Rimini permettendo la ripresa delle attività. Purtroppo però neanche
dopo i precedenti pronunciamenti dell’Autorità Giudiziaria ed il rilascio dei
dovuti atti di regolazione nel traffico, le azioni ostative avevano termine in
quanto il Sindaco di Riccione - con provvedimento n.20384 del 22.05.2015 -
imponeva limitazioni all’efficacia dell’ordinanza del comando di Polizia
Municipale n.254/15 imponendo di ridurre l’accantieramento delle opere di
spostamento dei sottoservizi nella zona di viale Rimini all’altezza del
sottopasso Puccini. Inoltre nelle giornate del 21.05.2015 e del 25.05.2015
(presente il Sindaco) avvenivano episodi di occupazione fisica delle aree che
dovevano essere cantierate impedendone la recinzione con la conseguenza che
l’Impresa è stata ulteriormente impossibilitata ad avviare le relative
attività.
Nuovamente
Agenzia Mobilità si è vista costretta a ricorrere al Tribunale Amministrativo
Regionale che, con ordinanza n.250 del 01.08.2015, emanava atto sospensivo
dell’efficacia della nota sindacale.
Soltanto
a seguito di tale ulteriore pronunciamento si poteva dare avvio alle
lavorazioni nella zona di via Puccini. Può essere utile procedere ad un
riepilogo dei diversi procedimenti giudiziari attivati da Agenzia Mobilità (in
difesa del proprio operato volto a dare esecuzione al progetto approvato dal
CIPE secondo quanto pattuito nell’Accordo di Programma del 15.07.2008) nei
confronti delle azioni ostative portate avanti dal comune di Riccione.
Nel
dettaglio si riportano di seguito gli atti ostativi e le sentenze relative:
1)
atto sindacale n.68 del 17.06.2014 di sospensione delle attività lavorative del
TRC almeno fino al 30.06.2014 •
decreto
del TAR Emilia-Romagna n°305/2014 del 19.06.2014 di sospensione dell’efficacia
dell’atto sindacale;
•
sentenza del TAR Emilia-Romagna n°1124/2015 di conferma dell’annullamento (con
addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale) dell’atto
sindacale (nel frattempo revocato con altro atto sindacale n.70 del 20.06.2014
su intervento del Prefetto)
2)
deliberazioni contenute nel verbale del Comitato di Coordinamento per la
realizzazione dell’opera del 02.07.2014
•
decreto del TAR Emilia-Romagna n°418/2014 del 29.08.2014 di diniego della
richiesta del comune di Riccione volta ad ottenere l’annullamento di
deliberazioni; • sentenza del TAR Emilia-Romagna n°1037/2014 del 09.10.2014 di
rigetto (con addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale) del
ricorso del comune di Riccione volto ad ottenere l’annullamento di
deliberazioni;
•
sentenza del Consiglio di Stato n°732/2015 del 10.02.2015 di ulteriore e
definitivo rigetto del ricorso del comune di Riccione (con addebito delle spese
a carico dell’Amministrazione Comunale) volto ad ottenere l’annullamento di
deliberazioni.
3)
ordine di arretramento delle recinzioni di cantiere nella zona di via
Portovenere emanato dal Dirigente della P.M. del comune di Riccione con nota
prot. 8390 del 03.03.2015 83
•
decreto del TAR Emilia-Romagna n°64/2015 del 06.03.2015 di sospensiva urgente
dell’ordine di arretramento; • ordinanza del TAR Emilia-Romagna n.82/2015 del
26.03.2015 di annullamento dell’efficacia dell’ordine di arretramento (con
addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale);
•
sentenza del TAR Emilia-Romagna n°912/2015 dell’08.10.2015 di annullamento
definitivo dell’ordine di arretramento; 4) lettera/provvedimento prot. 20384
del 22.05.2015 emessa dal Sindaco di Riccione volta a limitare l’efficacia
dell’ordinanza n.254/15 della P.M. di Riccione di regolamentazione della
viabilità per l’accantieramento delle opere di spostamento dei sottoservizi
nella zona del sottopasso Puccini;
•
ordinanza del TAR Emilia-Romagna n°250/2015 dell’01.08.2015 di sospensiva (con
addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale) degli effetti
della lettera/provvedimento emessa dal Sindaco;
•
sentenza del TAR Emilia-Romagna n°1127/2015 del 03.12.2015 di annullamento (con
addebito delle spese a carico dell’Amministrazione Comunale) della lettera/
provvedimento emessa dal Sindaco.
A
parte questi atti di interdizione dei lavori estrinsecatisi tramite espressioni
di amministrazione attiva (emanazione di atti poi rivelatisi illegittimi) si
sono verificati anche atti, per così dire, di amministrazione passiva tramite
ripetuti episodi di ritardi e/o omissioni nell’emanazione di provvedimenti
(prevalentemente inerenti la regolamentazione del traffico) che però, essendo
atti dovuti (per espresso riconoscimento del TAR adito da Agenzia con i
ripetuti ricorsi) comportano comunque responsabilità nelle conseguenze
pregiudizievoli che hanno cagionato. E’ significativo citare, ad esempio, che,
dopo gli episodi di occupazione del cantiere che già nel corso del 2014 avevano
provocato interruzione dei lavori e danni per ritardi, è stato posto in essere
un ulteriore tentativo di interdire il residuo abbattimento dei pini in via dei
Mille.
L’abbattimento
delle alberature interferenti col tracciato era già previsto in progetto
definitivo approvato dal CIPE ed era già stato disposto anche con ordinanza del
Prefetto di Rimini fin dal 2008 poiché pericolosi per il traffico ferroviario
in quanto posti in violazione del vincolo di rispetto delle distanze ai sensi
del D.P.R. 753/80 e oggetto di ripetute richieste in tal senso da parte di RFI.
Pochi giorni prima delle programmate attività di abbattimento lungo via dei
Mille il Dirigente all’Ambiente del comune di Riccione, ha però comunicato che,
con sua determina dirigenziale n.362 dell’8.05.2015 aveva classificato di
valenza monumentale (ai sensi del D.M. 23.10.2014) il filare dei pini in fregio
alla ferrovia (primo caso nel territorio comunale di Riccione). Pertanto queste
alberature, a suo dire, non erano più abbattibili e paventava le sanzioni di
legge ai trasgressori.
Tale
provvedimento (all’epoca neppure pubblicato all’Albo Pretorio) era però affetto
da altre irregolarità procedimentali e lo stesso dirigente riteneva poi di non
dargli esecutività né ulteriore seguito. Tutta questa non prevista attività
ostativa ha comportato un pesante aggravio di impegno degli uffici con relativo
ulteriore costo, oltre all’ incidenza delle spese legali che risultano
documentate a bilancio. L’impegno degli uffici sul fronte giudiziario – ed in
particolare del Direttore – si è anche svolto nei rapporti con la Procura della
Repubblica a seguito di un esposto che ipotizzava irregolarità diverse con
rilievo penale sulla conduzione dei lavori del TRC sulle quali la Direzione ha
documentato puntualmente. Il procedimento è ancora in corso per cui è dovuto un
professionale riserbo.
A
completamento di informazione va anche detto che il Sindaco di Riccione ha
presentato esposto all’ANAC su presunte irregolarità/criticità nell’adozione di
atti amministrativi per la realizzazione del TRC.
E’
stata data puntuale risposta alle richieste dell’Autorità pervenute nello
scorso mese di febbraio 2016 ed anche su queste, essendo in corso il
procedimento, ci si astiene da ulteriori comunicazioni fino a compimento degli
accertamenti in corso.
Di
questi fatti è stato costantemente informato il Consiglio di Amministrazione.
L’insieme complessivo di tali azioni ostative messe in campo dal comune di
Riccione ha comportato evidenti rallentamenti ed anomalie al regolare
avanzamento delle attività lavorative imponendo la continua revisione della
programmazione e dell’organizzazione dell’impresa e, conseguentemente,
generato, a norma di legge, iscrizione di riserve nel registro di contabilità
da parte dell’Impresa stessa (capogruppo dell’ATI).
Agenzia
Mobilità ha in più occasioni avvertito il comune di Riccione che questi
comportamenti avrebbero causato richieste di risarcimento e, per alcuni atti
specifici, già documentati e quantificati ha anche avanzato puntuale richiesta
di risarcimento al Comune di Riccione e più precisamente con:
•
nota di Agenzia Mobilità del 29.08.2014 prot.5206 con la quale sono stati
comunicati gli aggravii economici derivanti dalla richiesta
dell’Amministrazione Comunale di posticipare le attività di cantiere alla prima
settimana di ottobre (delibera di Consiglio Comunale n.40/2014); • intimazione
e diffida del legale di Agenzia Mobilità del 01.10.2014 ad emettere atti dovuti
a contenuto vincolato (prot.5865 del 02.10.2014); • nota di Agenzia Mobilità
del 03.10.2014 prot. 5900 con la quale veniva espressa l’esigenza di ulteriori
cantierizzazioni; • nota di Agenzia Mobilità del 29.10.2014 prot. 6466
contenente denuncia della mancata emissione di atti dovuti che portava
inevitabilmente ad aggravio dei costi;
•
nota di Agenzia Mobilità del 12.01.2015 prot. 133 di ulteriore denuncia della
mancata emissione di atti dovuti;
•
nota di Agenzia Mobilità del 05.02.2015 prot. 607 contenente diffida ad
adempiere e quantificazione danni da ritardo;
•
ulteriore diffida del legale di Agenzia Mobilità del 25.02.2015 (prot. 1282 del
26.02.2015) e reiterazione della precedente nota prot. 607 del 05.02.2015;
•
atto di messa in mora e diffida ad adempiere del legale di Agenzia Mobilità
07.04.2015, protocollo 2212;
•
atto di messa in mora per danni da ritardo inviata dal legale di Agenzia
Mobilità il 14.04.2015 (Prot. 2425 del 15.04.2015). Oltre ai danni quantificati
procurati all’Appaltatore si sono determinati ulteriori costi di gestione a
carico di Agenzia che dovranno essere richiesti a risarcimento su chi li ha
determinati."....
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